In attesa della riforma della politica comune della pesca (Pcp) e dunque di un nuovo quadro di
misure tecniche di conservazione, l'Ue incorpora le misure tecniche transitorie nel quadro normativo
esistente. Con nuovo regolamento di esecuzione - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi
- aggiorna il regolamento per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche
per la protezione del novellame, e il regolamento che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo
sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto. Il tutto al fine di
garantire che le risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e conservate.
misure tecniche di conservazione, l'Ue incorpora le misure tecniche transitorie nel quadro normativo
esistente. Con nuovo regolamento di esecuzione - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi
- aggiorna il regolamento per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche
per la protezione del novellame, e il regolamento che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo
sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto. Il tutto al fine di
garantire che le risorse biologiche marine continuino ad essere adeguatamente gestite e conservate.
Già nel 2009 (attraverso il regolamento (CE) n. 1288/2009) sono state istituite misure
tecniche transitorie valide dal primo gennaio 2010 al 30 giugno 2011. Successivamente (con il
regolamento (UE) n. 579/2011) sono state apportate modifiche al regolamento del 98: sono state
prorogate alcune misure tecniche istituite dal regolamento che ha stabilito, per il 2009, le possibilità
di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle
acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
tecniche transitorie valide dal primo gennaio 2010 al 30 giugno 2011. Successivamente (con il
regolamento (UE) n. 579/2011) sono state apportate modifiche al regolamento del 98: sono state
prorogate alcune misure tecniche istituite dal regolamento che ha stabilito, per il 2009, le possibilità
di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle
acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
Occorre dunque una soluzione che consenta di mantenere le misure tecniche transitorie dopo il
31 dicembre 2012 e di disporre così del tempo necessario per l'adozione di un nuovo quadro di
misure tecniche.
31 dicembre 2012 e di disporre così del tempo necessario per l'adozione di un nuovo quadro di
misure tecniche.
Viene modificato il regolamento del 1998, proprio perché occorre
assicurare la continuità delle misure tecniche che svolgono un ruolo importante per garantire la
sostenibilità della pesca. La loro sospensione, anche temporanea, potrebbe avere conseguenze
negative sia per la conservazione degli stock ittici, sia per l'ecosistema di habitat vulnerabili di acque
profonde e di alcuni habitat degli uccelli marini, così come vengono mantenute alcune misure
tecniche volte a ridurre i rigetti di specie pelagiche nell'Atlantico nordorientale, che sono state
concordate tra l'Ue, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2010.
assicurare la continuità delle misure tecniche che svolgono un ruolo importante per garantire la
sostenibilità della pesca. La loro sospensione, anche temporanea, potrebbe avere conseguenze
negative sia per la conservazione degli stock ittici, sia per l'ecosistema di habitat vulnerabili di acque
profonde e di alcuni habitat degli uccelli marini, così come vengono mantenute alcune misure
tecniche volte a ridurre i rigetti di specie pelagiche nell'Atlantico nordorientale, che sono state
concordate tra l'Ue, la Norvegia e le Isole Færøer nel 2010.
Source: http://goo.gl/10sMa
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire