lundi 24 décembre 2012

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Con l’approvazione del regolamento e del logo del “Marchio Abruzzo”, il Governo regionale ha segnato un altro importante risultato nel percorso di potenziamento dei prodotti agroalimentari. Il provvedimento è teso a sviluppare una serie di iniziative per la qualificazione, la commercializzazione e l’immagine di prodotti agricoli e agroalimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori.
L’assessore Mauro Febbo, che si è fatto promotore dell’iniziativa, ritiene necessario sostenere ed incentivare la qualità, la tracciabilità ed i relativi sistemi di certificazione, i sistemi di qualificazione e visibilità delle produzioni agroalimentari. In tal senso, la concessione di un Marchio comunitario collettivo ha l’obiettivo di favorire la modernizzazione del sistema agricolo e di nuovi modelli di sviluppo che contribuiscano a rendere il sistema produttivo abruzzese sano, forte, competitivo e capace di cogliere le opportunità che l’allargamento del mercato rende possibili. Il Marchio regionale, è teso a promuovere e a valorizzare i prodotti agroalimentari abruzzesi di qualità per sostenere comportamenti virtuosi degli operatori agricoli e tutelare, al contempo, i consumatori finali. La principale funzione di questo strumento è quella di permettere ai consumatori di identificare un prodotto edi un territorio in modo da distinguerlo in modo chiaro e puntuale da prodotti simili o concorrenti. Il Marchio Abruzzo attribuisce il diritto esclusivo impedendo l’utilizzazione, da parte di altre imprese, dello stesso marchio o di uno marchio simile, nella commercializzazione di prodotti identici, o simili, a quelli della nostra Regione. Consentendo alle imprese di differenziarsi e differenziare i propri prodotti da quelli della concorrenza, il Marchio svolge un ruolo prezioso nella strategia di marketing e promozione del nome dell’azienda, contribuendo all’affermazione dell’immagine dei prodotti agli occhi dei consumatori e favorendo la costruzione di un rapporto di fiducia con i propri clienti. Una fidelizzazione che è fondamentale per l’acquisizione di quote di mercato e il rafforzamento della propria immagine. Oggi il consumatore è sempre più attento e ha sviluppato un attaccamento affettivo nei confronti di alcuni marchi, sulla base delle qualità o delle caratteristiche intrinseche dei prodotti contrassegnati da tali marchi. E’ necessario perciò incentivare le aziende ad investire nel mantenimento e nel miglioramento della qualità dei prodotti perché è vitale che i prodotti contrassegnati dal Marchio regionale mantengano un’immagine positiva. La Regione Abruzzo, al fine di garantire i consumatori e favorire, al contempo, la competitività delle imprese del settore, ha previsto, con la Legge Regionale 13 gennaio 2012, n.
6, l’istituzione di un Marchio collettivo comunitario. Al fine di evitare una possibile concorrenza sleale, il Marchio può essere concesso solo a prodotti di qualità, intendendo per tali, quei prodotti che possiedono “caratteristiche qualitative minime” superiori a quelle imposte dalla normativa vigente per i prodotti alimentari. Per ogni prodotto o servizio è necessario, dunque, stabilire quali sono le caratteristiche “minime” che deve possedere. Una volta operata tale scelta tutte le aziende con le caratteristiche stabilite, possono richiedere l’uso del Marchio. La legge ha affidato la gestione operativa del progetto a 3 attori principali: un “Comitato Tecnico”, nel quale sono coinvolti i possibili “portatori di interesse”, individuati nelle organizzazioni agricole, nelle associazioni dei consumatori e nei vari servizi dell’Assessorato regionale all’Agricoltura. Il “Comitato” è presieduto dall’assessore all’Agricoltura o da un suo delegato. Le imprese agricole ed agroalimentari che intendono richiedere l’uso del Marchio. Una struttura di controllo. Con l’approvazione del Regolamento d’uso del Marchio si sono stabilite le modalità di partecipazione alla gestione del progetto dei tre attori principali ed è stato individuato il Logo che la regione Abruzzo utilizzerà per identificare le proprie produzioni di qualità. Il Marchio ha, in effetti lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari abruzzesi trasmettendo, con il proprio logo, un messaggio principale di indicazione della qualità del prodotto ed un messaggio secondario di indicazione dell’origine del medesimo. La procedura prevista dal regolamento, prevede sinteticamente: qualsiasi portatore d’interesse può proporre alla Direzione Agricoltura le caratteristiche qualitative di un prodotto/servizio che si vuole valorizzare. La Direzione elabora la proposta, prospettando al Comitato Tecnico un Disciplinare di produzione ed un relativo piano di controllo. Il Comitato Tecnico, esprimere un parere motivato sulle singole proposte. Se il parere è positivo, la Direzione Agricoltura, provvede alla pubblicazione della proposta sul proprio sito istituzionale. Trascorsi 30 giorni, in assenza di osservazioni da parte di operatori interessati, la Direzione propone alla giunta regionale di approvare e pubblicare sul Bollettini Ufficiale della Regione Abruzzo il Disciplinare di produzione con le relative caratteristiche qualitative che il prodotto o servizio deve possedere. Dopo la pubblicazione del disciplinare di produzione, tutti i soggetti che intendono utilizzare il Marchio devono inoltrare alla Direzione Agricoltura. Una richiesta di inserimento nel sistema di controllo del Marchio “Regione Abruzzo – Qualità Controllata”. Una richiesta d’uso del Marchio, utilizzando una apposita modulistica predisposta dalla Direzione. A seguito dell’approvazione dei disciplinari e dei controlli relativi alla concessione del Marchio l’Assessorato Agricoltura rende pubblico, annualmente, un elenco regionale articolato in due sezioni: la prima sezione contiene l’elenco dei prodotti e servizi con i relativi disciplinari di produzione; la seconda sezione contiene, per ogni prodotto o servizio, i dati relativi alle aziende che hanno ottenuto la licenza d’uso del Marchio collettivo. Tutte le imprese agricole e agroalimentari che richiedono la concessione del Marchio, devono assoggettare la loro produzione ai controlli necessari ad assicurare ai consumatori interessati che il prodotto acquistato possieda le caratteristiche qualitative indicate nei disciplinari. Con la completa attuazione della Legge Regionale n. 6/2012 la giunta regionale ha inteso definire compiutamente quanto previsto dalla L.R. n. 29/2011, “razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo”, avviando una profonda riforma strutturale dei citati Servizi, facendo convergere in un’unica direzione, quella della qualità, e sotto un’unica guida, quella del Comitato Tecnico, sia l’attività di Assistenza Tecnica alle aziende che l’attività di ricerca svolta dai Centri regionali. Le tipologie di prodotto interessate alla concessione del Marchio sono quelle classificate secondo l’accordo di Nizza con i seguenti numeri: 29) Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili. 30) Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio. 31) Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto. 32) Birre; acque minerali e gassose ed altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi ed altri preparati per fare bevande. 33) Bevande alcoliche (tranne le birre). 43) Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Source: City Rumors (http://goo.gl/zXIau)

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